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I lavoratori dipendenti assicurati all'Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolti all'estero, in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.
Il riscatto può essere chiesto dagli interessati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino cittadini italiani (anche se durante l'attività lavorativa svolta all'estero erano in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della sua morte, siano cittadini italiani. Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero, a condizione che non risultino già coperti da contribuzione in Italia. Sono esclusi dal riscatto: i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana, perché all'epoca quei territori non potevano considerarsi esteri; i periodi di lavoro svolti nei Paesi dell'unione europea o in Paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, in quanto essi sono già automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della totalizzazione. La domanda di riscatto va presentata alla propria Sede dell'Inps, direttamente dall'interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello "RE1", al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Questa certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che può essere rilasciata direttamente presso la Sede dell'Inps. Nel caso in cui l'interessato risieda all'estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede Inps presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso non abbia una posizione assicurativa presso l'Inps, l'interessato può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell'Istituto. Alla domanda devono essere allegati i documenti originali dell'epoca che provano: l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (lettere di assunzione, di licenziamento, buste paga, libretti di lavoro ecc.).Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro sono ammesse anche le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore. E' ammessa anche la dichiarazione del datore di lavoro purché convalidata dalla autorità consolare italiana, sia per quanto riguarda l'effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore. Tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall'autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati); l'importo della retribuzione percepita dove possibile. Per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997 l'onere di riscatto è dovuto in misura intera mentre, per le domande precedenti, l'importo del riscatto è ridotto per legge del 50%, per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto. L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge. Il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall'Inps è considerato come rinuncia alla domanda. Il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda. Se l'assicurato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un'unica soluzione. Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni. Nel caso in cui la domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Per ulteriori informazioni o approfondimenti www.inps.it
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